Il mantenimento del figlio maggiorenne: Diritti, Doveri e nuovi orientamenti
L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il compimento del diciottesimo anno di età. Diversamente da quanto si possa pensare, il raggiungimento della maggiore età non estingue il dovere dei genitori di concorrere al sostentamento della prole. Tuttavia, questo diritto non è illimitato e non può trasformarsi in una rendita parassitaria a tempo indeterminato.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha delineato confini molto precisi per stabilire fino a quando un genitore sia obbligato a versare l'assegno.

1. Il presupposto del diritto al mantenimento
Secondo l'art. 337-septies c.c., il Giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni qualora questi non siano economicamente autosufficienti. Il diritto al mantenimento sussiste se il figlio:
Frequenta con profitto un percorso di studi (università, master, formazione professionale).
Non ha ancora trovato un'occupazione stabile nonostante un impegno attivo nella ricerca di un lavoro.
Presenta una condizione di particolare vulnerabilità o disabilità.
2. Quando cessa l'obbligo di mantenimento?
L'obbligo dei genitori viene meno quando il figlio raggiunge l'indipendenza economica, ovvero quando percepisce un reddito corrispondente alla sua professionalità e tale da consentirgli un'esistenza dignitosa.
Tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto il concetto di "colpa" del figlio. L'obbligo cessa anche se il maggiorenne:
Ha concluso gli studi e non si è attivato concretamente per cercare un impiego.
Rifiuta, senza giustificato motivo, opportunità lavorative adeguate al suo profilo.
Prolunga ingiustificatamente il percorso di studi (il cosiddetto "studente fuori corso" cronico).
3. L'importante svolta della Cassazione
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 17183/2020, ha segnato un punto di svolta fondamentale. I giudici hanno stabilito che il mantenimento non può durare oltre ogni ragionevole limite. In particolare, è stato chiarito che:
Il figlio non può pretendere di essere mantenuto in attesa del "lavoro dei sogni" se non ha un'occupazione di ripiego che gli garantisca autonomia.
Esiste una presunzione per cui, superata una certa soglia di età (orientativamente i 30-35 anni), lo stato di non autosufficienza non può più essere considerato giustificato, gravando sul figlio l'onere di provare il contrario.
Inoltre, la Cassazione Civile, Sez. VI, n. 2101/2023 ha ribadito che il genitore che chiede la cessazione del mantenimento deve provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da una sua inerzia colpevole.
4. Come ottenere la cessazione dell'assegno
Se il figlio ha trovato lavoro o ha superato l'età ragionevole per essere mantenuto, il genitore non può sospendere il pagamento di propria iniziativa (rischierebbe un pignoramento o sanzioni penali). È necessario presentare un ricorso per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio davanti al Tribunale.
Solo il provvedimento del Giudice può dichiarare ufficialmente cessato l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento.
Conclusioni: l'importanza di una strategia legale mirata
Ogni caso di mantenimento è unico e richiede un'analisi attenta delle capacità reddituali del nucleo familiare e del percorso formativo del figlio. Agire tempestivamente per la revisione dell'assegno può evitare il versamento di somme non più dovute per legge.
Lo Studio Legale dell'Avv. Riccardo Ravaioli, con sede a Padova, offre consulenza specialistica in diritto di famiglia, assistendo i genitori nelle procedure di modifica delle condizioni di mantenimento e nella tutela dei rapporti patrimoniali tra generazioni.
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