Il mantenimento del figlio maggiorenne

22.07.2024

Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni trova il proprio fondamento nell'art. 30 della Costituzione ed è disciplinato dall'art. 147 del Codice Civile. In tali articoli vengono sanciti principi giuridici da cui deriva, per entrambi i genitori, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. Ciascun genitore deve dunque garantire ai propri figli il soddisfacimento di tutte le loro esigenze necessarie di vita quotidiana e non.

Il mantenimento dei figli maggiorenni ricomprende l'obbligo di contribuire sia alle spese ordinarie (ovvero quotidiane, quali il vitto, l'alloggio, i vestiti, i medicinali) che a quelle straordinarie (a titolo esemplificativo: spese per istruzione e formazione, spese relative allo svago).

Tali spese, dunque, riguardano tutte le esigenze dei figli maggiorenni "non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione" (così la Suprema Corte di Cassazione si è espressa circa i criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni con sentenza nr. 25134 del 2018).

In caso separazione dei coniugi, l'ammontare del mantenimento del figlio maggiorenne è deciso diversamente a seconda che si tratti di una separazione consensuale o giudiziale: nel primo caso l'assegno da versare da un coniuge all'altro è concordato dalle parti, mentre nel secondo è deciso dal giudice.

Nello stabilire l'importo, il Giudice o i coniugi, nella redazione di un accordo equo e assistiti a tal fine da un avvocato esperto di diritto di famiglia, devono tenere conto delle esigenze e del tenore di vita tenuto dai figli e, soprattutto, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

L'assegno di mantenimento previsto per i figli maggiorenni è generalmente posto a carico del genitore che non convive con i figli maggiorenni, il quale lo verserà al genitore convivente solitamente con cadenza mensile. L'articolo 337 septies comma 1 del Codice Civile prevede, inoltre, che "il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto". Da notare, a questo riguardo, che, senza uno specifico provvedimento del Giudice, il coniuge non convivente è tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento del figlio al coniuge convivente anche se il figlio nel frattempo ha raggiunto la maggiore età.

Mantenimento figli maggiorenni: il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

La Legge non prevede un limite d'età per il mantenimento dei figli maggiorenni: l'obbligo dura fino a quando quest'ultimo raggiunge l'indipendenza economica, ovvero quando inizia un'attività lavorativa con un'adeguata capacità reddituale tale da permettergli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza nr. 20137 del 2013, ha stabilito che "il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente quando inizia a percepire uno stipendio tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato e adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni".

Tuttavia, occorre precisare che non è sufficiente un qualsiasi impiego o reddito per ritenere raggiunta l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Si pensi, ad esempio, a un impiego precario e limitato nel tempo; è necessario un impiego che permetta in maniera duratura o quantomeno con una prospettiva di durata al figlio di soddisfare le proprie necessità in modo autonomo. Diversamente, non verrà meno il dovere di mantenimento da parte dei genitori.

Si fa presente, tuttavia, che quando la non autosufficienza economica dei figli maggiorenni è causata da colpevole inerzia o da un rifiuto ingiustificato alle occasioni lavorative che gli si presentano l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne è destinato a cessare.  In tal caso, infatti, si configura una "sottrazione volontaria allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. Sent. 1858 del 2016). In tal caso, potrà eventualmente sussistere solo un obbligo alimentare da parte del genitore.

Infatti "il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Corte di Cassazione, Sentenza nr. 5088 del 2018).

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne viene a cessare anche quando quest'ultimo mantenga uno stile di vita sregolato oppure non si impegni nella ricerca di uno stabile impiego, così come nell'ipotesi in cui frequenti l'università, ma senza alcun profitto. Sul punto, una recente Sentenza della Corte di Cassazione, la nr. 18785 del 2021, afferma che "l'assegno di mantenimento ha una funzione di sostegno e assistenza per i figli maggiorenni non ancora autonomi economicamente, ma è revocabile ogni qual volta i figli maggiorenni non raggiungano un'autosufficienza per negligenza o inettitudine o comunque quando vi è mancanza di impegno verso l'università, o qualsivoglia percorso formativo che conduca poi al raggiungimento di competenze professionali e all'occupazione e del mercato del lavoro".