Il Collocamento Paritario nella Separazione Giudiziale
La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo per i genitori, sin dai primi atti introduttivi della separazione, di predisporre un dettagliato piano genitoriale volto a illustrare gli impegni, le attività e i tempi di frequentazione quotidiana dei figli minori. Sulla scia di questo mutamento normativo, e in nome del principio di bigenitorialità, si è assistito a una crescente richiesta, soprattutto da parte dei padri, del cosiddetto collocamento paritario (o alternato): una formula che prevede una suddivisione simmetrica (al 50%) dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Tuttavia, nella prassi applicativa delle separazioni giudiziali (ossia quelle ad alta conflittualità, dove manca l'accordo tra i coniugi), ottenere un provvedimento di collocamento paritario puro rimane, a oggi, una possibilità remota.
Vediamo quali sono le ragioni giuridiche e pratiche di questa resistenza e cosa dice la giurisprudenza di legittimità.

1. La distinzione teorica: Affidamento Condiviso vs Collocamento Paritario
È fondamentale non confondere i due piani:
L'affidamento condiviso (che è la regola nel nostro ordinamento) attiene alla condivisione della potestà genitoriale e delle decisioni di maggiore importanza (scuola, salute, educazione).
Il collocamento attiene alla dimora prevalente del minore e all'organizzazione logistica della sua vita quotidiana.
I Tribunali di merito tendono quasi sistematicamente a privilegiare il modello del collocamento prevalente presso un solo genitore (solitamente la madre, in forza della persistente applicazione giurisprudenziale del principio della maternal preference per i figli in tenera età), temperato da un ampio diritto di visita dell'altro.
2. Perché i Giudici rifiutano la "divisione matematica" del tempo?
Nelle separazioni giudiziali, il rifiuto del Giudice di fronte a una richiesta di collocamento paritario si fonda sulla tutela dell'interesse superiore del minore. La giurisprudenza ritiene che una rigida alternanza temporale rischi di trasformare il figlio in un "pacco postale", privandolo di quel principio di stabilità dell'ambiente domestico necessario a una crescita equilibrata.
Affinché un collocamento paritario possa funzionare senza arrecare danno al minore, i Tribunali richiedono la coesistenza di presupposti straordinariamente rigidi, quasi impossibili da rinvenire in una causa giudiziale:
Assenza di conflittualità esasperata: I genitori devono dimostrare una straordinaria capacità di comunicazione e coordinamento spontaneo.
Vicinanza logistica: Le abitazioni dei genitori devono essere vicinissime tra loro e rispetto alla scuola del minore, per evitare stress da spostamento continuo.
Identità di modelli educativi: Non devono esserci contrasti sulle routine quotidiane del figlio.
Laddove vi sia un giudizio contenzioso in corso, l'esistenza stessa della causa è considerata dai Magistrati la prova provata che manca quella sinergia genitoriale indispensabile per sorreggere un affido alternato al 50%.
3. I paletti fissati dalla Corte di Cassazione: Le Sentenze Chiave
L'orientamento della Suprema Corte conferma la natura eccezionale del collocamento paritario, subordinandolo sempre a una rigorosa verifica sul campo, spesso demandata a Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) di tipo psicologico.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 3652/2022: Gli Ermellini hanno ribadito che l'affidamento condiviso non comporta tassativamente tempi paritetici di permanenza con ciascun genitore. La Corte ha specificato che il Giudice deve valutare esclusivamente l'interesse del minore a mantenere un fulcro stabile della propria vita quotidiana, legittimando la scelta del collocamento prevalente se l'alternanza rischia di generare disorientamento nel minore.
Cassazione Civile, Ordinanza n. 24951/2022: In questa pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato come la suddivisione geometrica dei tempi (il "pari tempo") non sia un diritto del genitore derivante dalla bigenitorialità, bensì una modalità pratica che il Giudice può adottare solo se risponde al benessere concreto del figlio. In presenza di forte conflittualità, il modello paritario viene rigettato poiché richiederebbe un livello di cooperazione che le parti in causa non possiedono.
Nel distretto della Corte d'Appello di Venezia (e di riflesso nelle sezioni civili del Tribunale di Padova), questo orientamento si traduce in una forte prudenza: i decreti che dispongono il collocamento paritario in via giudiziale sono rarissimi, limitati a casi in cui i figli siano già adolescenti e manifestino autonomamente un forte e maturo desiderio di alternarsi equamente tra i genitori.
Conclusioni: L'importanza di un Piano Genitoriale realistico
In sede di separazione giudiziale, insistere pervicacemente sulla richiesta di un collocamento paritario al 50%, a fronte di una situazione di forte scontro personale con l'ex coniuge, può rivelarsi una strategia processuale controproducente. Il rischio è quello di essere percepiti dal Giudice come genitori rigidi, focalizzati più sulla rivendicazione dei propri "diritti di tempo" che sulle reali esigenze del minore.
La strada più efficace è quella di strutturare, con l'ausilio di un legale esperto in diritto di famiglia, un piano genitoriale flessibile e calibrato, che massimizzi i tempi di frequentazione e i pernottamenti con il genitore non collocatario (arrivando magari nei fatti a una percentuale vicina al 60/40), senza imporre forzature matematiche che i Magistrati respingerebbero.
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